Gli interessi passivi derivanti da un contratto di mutuo sono deducibili dalle tasse. Con la legge finanziaria 2008 vengono stabiliti nuovi parametri per la detraibilità di questi interessi. Infatti prima della finanziaria vi erano ben tre norme che regolamentavano la materia. Esisteva una norma che regolava ciò che riguardava gli interessi passivi corrisposti da imprese su dei finanziamenti erogati o garantiti da soci o da parti che erano correlate all’azienda.
Poi vi era una norma relativa la deducibilità degli interessi passivi in caso di aziende che avevano alcune categorie di partecipazioni e in ultimo vi era la norma che riguardava la pro rata generale, ed era quella che principalmente verteva sulla deducibilità degli interessi passivi generali.
Quest’ultima norma prevedeva che gli interessi passivi fossero interamente deducibili solo nel caso in cui i ricavi e proventi dell’azienda tutti, fossero imponibili. Con la legge Finanziaria del 2008 sono state introdotte notevoli differenze a partire dalla distinzione tra le imprese individuali e le società di capitali.
Nel primo caso si ha ancora l’applicazione della pro-rata generale e non c’è più nel al pro-rata patrimoniale nel al thin capitalization.
Deduzione degli Interessi passivi
Anche nel caso di persone fisiche la normativa ha subito dei cambiamenti. Nel caso di interessi passivi derivanti da mutuo ipotecario le detrazioni sono applicabili in modo differente in base alla data di accensione del mutuo se precedente al 1993 o no.
Nel caso di mutuo acceso prima del 1993 si può applicare una detrazione per un importo non superiore a € 3.615,20 per ogni intestatario del mutuo e solo nel caso la casa acquistata tramite il mutuo sia stata adibita a prima casa.
Se invece il mutuo è stato aperto dopo il primo gennario 1993 la detrazione è sempre di € 3.615,20 ma complessivo per tutti gli intestatari del mutuo e la casa deve essere diventata abitazione principale entri sei mesi dalla data di accensione del mutuo stesso.
Le detrazioni possono essere richieste solamente dal proprietario dell’immobile e non da un eventuale usufruttuario e inoltre per essere possibile la detrazione la casa deve essere dimora abituale del richiedente, il che non significa necessariamente avere la residenza in quell’immobile ma utilizzarlo come casa principale.
Altre pagine correlate: Interessi mutuo * Calcolo mutuo * Mutuo agevolato *