Portabilità Mutuo

Da oggi anche il mutuo acquisisce la forma di portabile, proprio come i numeri di telefono. La legge Bersani n° 40 del 2/04/07 ha introdotto infatti questo metodo per permettere ai clienti di cambiare l’istituto bancario che ha erogato il mutuo.

Una delle maggiori novità relative a questa nuova possibilità che viene offerta ai mutuatari è quella che nello spostamento del mutuo dal vecchio istituto di credito al nuovo non ci saranno costi, come invece avviene con la sostituzione del mutuo, che prevede una nuova accensione con relativi costi di gestione.

Questa operazione prende anche il nome di surrogazione. In particolare non verrà cancellata la vecchia ipoteca, cosa che invece avveniva in passato e comportava quindi dei costi di tipo notarile. Grazie alla legge Bersani questa clausola deve essere specificata nel contratto, clausola per la quale la banca deve garantire che non ci siano spese per il cliente nel caso di surrogazione del mutuo.

In pratica una volta acceso il mutuo nella banca nuova sarà la stessa a prendere in carico il saldo del vecchio mutuo, in modo che non sia un problema del cliente. Con la portabilità del mutuo c’è anche la possibilità contestuale di rivedere le condizioni di mutuo, cosi da poterle adeguare a nuove esigenze.

Richiedere la Portabilità mutuo

Si può richiedere la portabilità del mutuo esclusivamente per i mutui accesi per l’acquisto, la costruzione, il completamento o la ristrutturazione della prima casa. Grazie a questa operazione il mutuatario cede ad una nuova banca il debito contratto con il primo istituto di credito senza però perderne i benefici.

Inoltre è possibile per il mutuatario richiedere una cifrà che comprende fino anche al 10% in più rispetto a quello che è il debito residuo del mutuo esistente.

Inoltre la portabilità del mutuo permette al mutuatario di accedere ad un nuovo mutuo rivalutando l’importo della rata e gli indici dei tassi di interesse, quindi riuscendo ad ottenere delle condizioni migliori, il tutto senza costi come deciso nel decreto legge del 31 gennaio 2007, diventato poi Legge Bersani.

A differenza della sostituzione con la portabilità non c’è l’estinzione del vecchio mutuo, ma viene esclusivamente cambiata la banca di riferimeto. La banca da noi scelta come nuova banca, però, può anche non accettare di subentrare in questo rapporto.

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