Rinegoziazione Mutuo

Si fa spesso molta confusione tra la sostituzione e la rinegoziazione mutuo. Le due cose invece hanno molte differenze, sia per flessibilità che per i vari risvolti economici.

Con la sostituzione andiamo in genere a sostituire, come dice il termine stesso il debito precedente con l’accensione di un nuovo mutuo. In pratica si ha la chiusura di un vecchio contratto e l’apertura di un contratto nuovo. In questo caso in genere possono cambiare anche alcuni soggetti del contratto, come ad esempio la banca di appoggio o il richiedente.

Per rinegoziazione mutuo invece si intende la modifica di alcune delle varie clausole del contratto, come la durata o il tasso sul debito residuo. In questo caso invece non si ha un cambio di soggetti, l’istituto bancario resta lo stesso e cosi anche il contraente. In pratica con la rinegoziazione si ha una modifica dei termini contrattuali, senza nessuna estinzione e riapertura di nuovi contratti.

Costi della Rinegoziazione Mutuo

Sostituzione e rinegoziazione differiscono anche per altri punti, ad esempio i costi. Nella sostituzione infatti si ha sia il costo di chiusura che quello di apertura del nuovo contratto, mentre per la rinegoziazione è sufficiente a volte uno scambio di corrispondenza tra il cliente e la banca erogante il mutuo.

In generale quindi salvo un cambio notevole della percentuale di interessi applicata o di particolari problemi con la banca si opta sempre più per una rinegoziazione che non per una sostituzione o surrogazione. Tenete infatti presente che la surrogazione o sostituzione comporta dei costi notevoli.

A parte il costo di chiusura ed estinzione anticipata del mutuo in essere ci si trova a dover pagare il costo per l’apertura di un nuovo contratto di mutuo, che porta anche ad un atto notarile con i relativi costi.

Per la rinegoziazione mutuo invece non ci sono costi da sostenere. La legge 244 del 24/12/2007 nella legge finanziaria del 2008 prevede infatti che per la rinegoziazione mutuo non vengano previsti costi, valutando un diritto sia del cliente che della banca la possibilità di rivedere in qualsiasi momento le condizioni contrattuali pattutite all’accensione del mututo.

Il tutto anche con una scrittura privata non autenticata. Inoltre la modifica delle condizioni di contratto non possono essere imposte, ma devono essere concordate da entrambe le parti.

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